UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”
Questa normativa è valida e cogente su tutto il territorio italiano per via del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e precedenti.
Stabilisce i criteri per la scelta dei vetri idonei da utilizzare in funzione della particolare destinazione d’uso prevista, allo scopo di assicurare i requisiti minimi di sicurezza dell’utenza.
La norma fissa un criterio per classificare le differenti tipologie di vetrazioni, suddividendole in:
- esterne: sono posizionate all’esterno o separano un ambiente esterno da uno interno;
- interne: sono posizionate all’interno o separano due ambienti interni;
- verticali: angolo di montaggio sull’orizzontale ≥ 60°;
- orizzontali: angolo di montaggio sull’orizzontale < 60°;
- accessibili: le persone possono venirne a contatto;
- non accessibili: le persone NON possono venirne a contatto;
- protette: si sono adottati accorgimenti che eliminano in modo certo il rischio connesso a rottura delle lastre;
- non protette: non si sono adottati gli accorgimenti di cui sopra.
Inoltre definisce le azioni e le sollecitazioni che potrebbero portare alla rottura del vetro:
- carichi dinamici: da vento, folla, traffico pedonale, onde di pressione e depressione.
- carichi statici: peso proprio, carichi imposti, neve, pressione idrostatica in acquari e piscine.
- urti da grandine;
- vibrazioni;
- torsioni da azionamento di parti apribili;
- fatica;
- sollecitazioni sismiche: conseguenza di fenomeni tellurici;
- urti dovuti all’impatto di una persona (UNI EN 12600);
- colpi intenzionali, atti vandalici, effrazione (UNI EN 356);
- urti di proiettili (UNI EN 1063);
- incendi (UNI EN 357);
- esplosioni (UNI EN 13541);
E determina infine i rischi che sono associabili alla rottura della lastra:
- danni a persone o cose: quando la rottura del vetro può causare ferite ad animali, persone o danni a cose;
- caduta nel vuoto: quando la rottura del vetro può causare una caduta da un’altezza ≥1 m;
- danni sociali: quando la rottura del vetro può causare danni alla collettività, come danni ad opere d’arte, evasioni da carceri;
Esistono delle particolari applicazioni che non presentano un particolare pericolo e per le quali i danni conseguenti alla rottura si limitano alla sola sostituzione della lastra stessa. Tra queste si citano:
- lastre in vetrate;
- porte;
- finestre;
- porte-finestre interamente intelaiate in serramenti che non sporgano all’esterno dell’edificio ed il cui lato inferiore si trovi adoltre 100 cm di altezza dal piano di calpestio (salvo prescrizioni più severe previste da regolamenti regionali o locali).
La UNI 7697 fornisce i criteri di sicurezza minimi da seguire per le applicazioni vetrarie. Nella progettazione si possono adottare criteri diversi da quelli indicati nella normativa, purché non conducano a condizioni di sicurezza meno favorevoli.
Effettuata la scelta del tipo di vetro in funzione della particolare applicazione, se ne definisce lo spessore atto a sopportare carichi e sovraccarichi, mediante il metodo di calcolo conforme alla UNI 7143.